Accessibilità Digitale: Cosa Cambia per i Siti Web con la Direttiva UE 2019/882 (e perché il 28 Giugno 2025 è la data chiave)
L’accessibilità digitale non è solo un obbligo morale, ma sta diventando sempre più una necessità legale. L’Unione Europea, con la Direttiva (UE) 2019/882, mira a garantire che prodotti e servizi siano accessibili a tutti, in particolare alle persone con disabilità. Questa armonizzazione a livello europeo serve a eliminare le barriere e migliorare il funzionamento del mercato interno.
Molte aziende e fornitori di servizi si stanno chiedendo quali azioni intraprendere sui propri siti web e con quali tempistiche. Facciamo chiarezza basandoci sulla Direttiva stessa.
La data chiave è il 28 Giugno 2025
Contrariamente a possibili interpretazioni, la data cruciale stabilita dalla Direttiva per l’applicazione delle disposizioni relative ai servizi è il 28 giugno 2025 [62, 126.2]. Gli Stati membri avevano l’obbligo di adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 28 giugno 2022 [126.1]. Pertanto, le leggi nazionali che recepiscono la direttiva dovrebbero già essere in vigore da tempo, ma l’obbligo per gli operatori economici di conformarsi alle disposizioni sui servizi scatta a partire da quella data [62, 126.2].
Quali Siti Web sono interessati dalla Direttiva?
La Direttiva 2019/882 si applica ai servizi forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025, e i siti web sono esplicitamente menzionati come mezzo attraverso il quale molti di questi servizi vengono erogati. Le categorie di servizi (e quindi i relativi siti web) interessate includono:
- Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi: Questo include i siti web utilizzati per trovare, selezionare, ricevere informazioni e visualizzare tali servizi, nonché le guide elettroniche ai programmi (EPG) [14, 63b].
- Servizi di trasporto passeggeri (aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili): Per questi servizi, sono interessati in particolare i siti web utilizzati dai fornitori o per loro conto, per la fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto (comprese le informazioni in tempo reale) e per i servizi di biglietteria elettronica [17, 63c]. La direttiva esclude, per questi aspetti, i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, che sono già in parte coperti dalla Direttiva (UE) 2016/2102 sull’accessibilità dei siti web pubblici.
- Servizi bancari per consumatori: Anche questi servizi, quando forniti mediante siti web, rientrano nell’ambito di applicazione [23, 26, 63d].
- Servizi di commercio elettronico: Definiti come servizi forniti a distanza tramite siti web e servizi per dispositivi mobili per concludere un contratto di consumo [28, 66f]. Questo si applica alla vendita online di qualsiasi prodotto o servizio [26, 63f].
Cosa significa rendere un sito web accessibile secondo la Direttiva?
I requisiti di accessibilità per i servizi (e quindi per i siti web che li erogano) sono stabiliti nell’Allegato I della Direttiva. In generale, i siti web devono essere resi accessibili in modo coerente e adeguato, assicurando che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi [135c]. Questo include, a titolo di esempio non vincolante:
- Fornire alternative testuali per i contenuti non testuali [142c vi].
- Utilizzare un linguaggio chiaro e logico.
- Garantire la navigazione tramite tastiera [142c].
- Concedere tempo sufficiente per l’interazione.
- Assicurare la compatibilità con le tecnologie assistive [142c].
- Rendere le informazioni elettroniche necessarie per la fornitura del servizio accessibili in modo coerente e adeguato [135b].
I fornitori di servizi sono tenuti a preparare e mettere a disposizione del pubblico informazioni su come i loro servizi (inclusi i siti web) soddisfano i requisiti di accessibilità, in formati accessibili alle persone con disabilità.
Eccezioni importanti
La Direttiva prevede alcune eccezioni:
- Contenuti multimediali basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025 [64a].
- Formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025 [64b].
- Mappe e servizi di cartografia online (se le informazioni essenziali per la navigazione sono fornite in modalità digitale accessibile) [64c].
- Contenuti di terzi non finanziati, sviluppati o controllati dall’operatore economico [64d].
- Contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi non aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025 [64e].
Inoltre, le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità e dagli obblighi correlati. Tuttavia, sono incoraggiate a conformarsi volontariamente.
Esiste anche la possibilità di non applicare un requisito se questo comportasse una modifica sostanziale del servizio o un onere sproporzionato per l’operatore economico, ma questa valutazione deve essere documentata e giustificata.
